SE IL COMUNE NON RISPETTA LE LEGGI...
Secondo la legge n. 69/2009, la cosiddetta "operazione trasparenza" lanciata dal Ministro Brunetta le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di inserire nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curriculum vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e del segretario comunale ed i tassi di assenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale.
Sul sito del nostro Comune, peraltro difficile da trovare mediante i comuni motori di ricerca,
http://www.comune.pievefosciana.lu.it
non compaiono i dati oggetto di tale legge. Ho presentato un interrogazione a riguardo e sono in attesa di risposta da parte del Sindaco.
3 commenti:
Ho avuto risposta all'interrogazione presentata.
Il Sindaco sostiene che l'obbligo di pubblicazione non riguarda i dati dei dipendenti ai quali, negli enti privi di dirigenza (come il nostro Comune), siano attribuite le relative funzioni.
Mi attiverò per controllare se ciò sia corretto; lasciatemi però dire che, anche se risultasse essere non obbligatorio, sarebbe comunque un bel gesto nei confronti dei cittadini pubblicare tali dati sul nostro sito ufficiale.
Le segnalo questi link molto interessanti.
titolo articolo
LA REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE NEI COMUNI PRIVI DI DIRIGENZA. A cura di Giancarlo CIRICUGNO
(parte del testo)
Il secondo comma dell’art. 109 del Decreto Legislativo 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) prevede che, nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, spetta al sindaco l’individuazione, con provvedimento motivato, dei soggetti competenti ad esercitarle, scegliendoli tra:
a) il segretario comunale, attribuendo ad esso ulteriori competenze ai sensi della lettera d) del comma 4 dell’art. 97 del medesimo testo normativo;
b) ai responsabili degli uffici o servizi, indipendentemente dalla loro qualifica, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
La norma del testo unico riprende le disposizioni del comma 10 dell’art. 2 della Legge 191/1998, attraverso le quali il Legislatore, conformemente al principio di separazione delle competenze tra organi politici e dirigenti, introdotto dall’art. 51 della Legge 142/1990 e ripreso dal 1° comma dell’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000, ha risolto il problema della distinzione delle competenze negli enti privi di qualifica dirigenziale.
versione integrale
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/357
A supporto le indico altro link relativo al comune di Pagani (comune privo di dirigenza) che regolarmente ha compilato il modello
http://www.comune.pagani.sa.it/trasparenza/operazione_trasparenza.asp
Si, probabilmente lo e
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